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  • Il Revisore della Sicurezza: La figura del “Revisore della Sicurezza” nata in seno ad A.I.PRO.S. rappresenta la concretizzazione della identificazione del Security Manager – esperto di sicurezza integrata – che, come compagine governativa senza legami diretti con l’organizzazione, valuti costantemente e imparzialmente l’efficacia delle misure di riduzione dei rischi applicati dall’organizzazione stessa. Questa figura avrebbe come caratteristica l’iscrizione ad un apposito Albo Ministeriale e sarebbe soggetta alle prescrizioni e alle sanzioni, in caso di sentenza avversa, previste in analogia al Revisore dei Conti. Un primo passo è stato avviato attraverso una prima intervista rilasciata dal nostro Presidente ing. Massimo Marrocco alla rivista SNEWS (link all’articolo) di cui qui si riporta uno stralcio esteso: chiarisce il Presidente che “così come il Revisore Contabile garantisce la veridicità dei bilanci, il Revisore della Sicurezza garantirebbe la veridicità del sistema prevenzionistico aziendale. Una figura terza, indipendente, istituzionale, iscritta a un Albo presso il Ministero, con competenze certificate – penso alla UNI 10459, che definisce i requisiti del professionista HSE. Non sostituisce l’RSPP, né il Datore di Lavoro, né gli RLS: li integra, verificando che ciò che è previsto dall’art. 18, dall’art. 30 e dai modelli 231 sia realmente applicato.

    Tre sarebbero le funzioni fondamentali:

    1. Controllo continuativo della conformità delle attività di protezione e prevenzione, secondo norme, linee guida e best practices internazionali.
    2. Relazione annuale asseverata, allegata al bilancio, che certifichi la veridicità della situazione logistica, impiantistica e organizzativa.
    3. Giudizio finale sul contesto operativo: senza rilievi, con rilievi, negativo o impossibilità di giudizio.

    È un’estensione logica dell’art. 30 del Testo Unico, che già prevede la possibilità di “modelli di organizzazione e gestione” verificati da organismi terzi. Il Revisore risponderebbe civilmente, penalmente e amministrativamente: in caso di negligenza o falsità nella relazione, scatterebbero sanzioni ministeriali, sospensione o revoca dall’Albo, risarcimento danni e – nei casi più gravi – anche arresto. E’ la stessa logica dell’art. 299: chi esercita di fatto un potere, ne assume le responsabilità. La sicurezza richiede rigore e accountability. 

  • Pubblicate le norme UNI 11925 e UNI 11926 che trattano i servizi ausiliari alla sicurezza e i profili professionali ad essi associati (rif. UNI). A.I.PRO.S. ha acquistato per i propri soci queste norme che possono essere accedute dall’Area Riservata Soci A.I.PRO.S.
  • In seguito dell’Accordo siglato il 4 aprile 2023 i cui si riporta uno stralcio, A.I.PRO.S. ha stipulato una convenzione specifica nel settore della formazione per cui, in qualità di Centro Formazione A.I.FO.S. (CFA), è autorizzata ad erogare moduli formativi nel settore della sicurezza lavoro con rilascio di attestati e conseguenti crediti formativi ai partecipati con valenza legale. A.I.PRO.S., nella vision quarantennale del suo statuto in termini di promuovere una reale cultura della sicurezza,  si fa carico di assumere tale onere a titolo completamente gratuito per i propri soci.
  • Dal 18 giugno 2026 a Milano A.I.PRO.S., in qualità di CFA,  avvia il corso RSPP Modulo A. Scarica la locandina per informazioni e contatti per la pre-iscrizione. La pre-iscrizione avrà effetto di iscrizione al raggiungimento di una soglia minima di pre-iscritti. 
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