Dipartimento Sistemi di Security – Prevenzione e Protezione Antincendio – Normativa
Responsabile: Michele Messina
Bio: CV – già vice presidente vicario e socio fondatore A.I.PRO.S. Professionista della sicurezza, con oltre 45 anni di esperienza nei settori della security e della safety. Ha completato gli studi superiori specializzandosi in elettrotecnica. Già Ufficiale dell’Esercito Italiano a.r. ha ricoperto incarichi di responsabilità, fino alla fine del 1976, in una grande azienda multinazionale inglese della sicurezza con sede a Londra e filiali in tutto il mondo. Dal 1976 fino al 2006 ha diretto il Dipartimento Prevenzione dell’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici). A questo dipartimento è stato affidato l’incarico di fornire consulenza tecnica alle Compagnie di assicurazione sui molteplici aspetti della prevenzione dei rischi e per lo studio dei sinistri. A livello europeo, ha partecipato ai lavori della “Sous Commission Prevention Incendie et Vol” del CEA (Comitato Europeo delle Assicurazioni) e coordinato il “Gruppo di lavoro europeo – Normativa per le Centrali di Telesorveglianza per la gestione dei sistemi di sicurezza”. A livello nazionale, è altresì membro di importanti Comitati e Commissioni operanti in seno agli Enti di normalizzazione CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ed UNI (Ente Italiano di Unificazione). Fino al dicembre del 2006, è stato componente titolare del “Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi”, istituito in seno al Ministero dell’Interno con D.P.R. n. 577 del 29/07/1982. Ha altresì fornito supporto tecnico al predetto ministero e ad Accredia (Ente Nazionale per l’accreditamento degli istituti di certificazione) riguardo all’aggiornamento della normativa in materia di servizi di vigilanza privata e certificazione degli istituti. Dal 2006 al 2021 ha svolto attività di consulenza, in qualità di libero professionista in materia di sicurezza, iscritto all’Ordine dei Periti Industriali di Milano, per conto di importanti gruppi industriali nazionali e multinazionali, del settore farmaceutico, della grande distribuzione e per primarie banche ed Istituzioni finanziarie e assicurazioni. Dal 1990 fino al 2007 ha fatto parte del corpo docente del Consorzio CINEAS – POLITECNICO di Milano.
Principali pubblicazioni:
In qualità di pubblicista, ha collaborato con le più importanti riviste del settore della sicurezza. E’ autore di alcuni volumi sulla prevenzione, tra i quali: “Sistemi e metodologie di sicurezza” – (ed. EPC – Roma -1979); “Manuali ANIA di prevenzione furti e incendio”, (ed. Ed-Ass. – Milano – 1987); “Legge 46/90: la sicurezza degli impianti” (ed. EPC – Roma – 1998); “Qualità e sicurezza delle serrature” (ed. INGRAF – Milano – 1998); Manuale di Tecnica delle Assicurazioni: Capitolo III° “La prevenzione degli infortuni sul lavoro” (ed. Giuffrè – Milano – 2002); “La prevenzione dei furti e delle rapine” (ed. Poliedra-Cineas-Politecnico di Milano – 2002).
PUBBLICAZIONI TECNICHE:
- Codice di Prevenzione incendi: Testo coordinato del D.M. 3 agosto 2015 con le successive modificazioni – Fonte Vigili del Fuoco
- Illustrazione breve del Codice di Prevenzione Incendi: il Codice di Prevenzione Incendi ha subito numerosi aggiornamenti nel tempo, l’ultimo dei quali con l’emanazione del D.M. 24/11/2021 e con l’introduzione della RTV (Regola Tecnica Verticale) del D.M. 22/11/2022 su “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere aperti al pubblico”.
- Certificato di Prevenzione Incendi (CPI): cos’è cambiato
- Il D.M. 3 settembre 2021 “Minicodice di Prevenzione incendi” (si applica nei luoghi di lavoro di cui all’art. 62 del D.Lgs. 81/2008 con esclusione dei cantieri temporanei e mobili)
- Breve illustrazione del Minicodice di prevenzione incendi: La progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
ll decreto controlli (D.M. 01/09/2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 co. 3 lett. a) punto 3 del D. Lgs. 81/08“) è entrato pienamente in vigore il 25 settembre 2026 ed è stato pubblicato su G.U. n. 222 del 24/092026 e pertanto, a far data dal 26 settembre 2026, i tecnici che effettuano manutenzione sui presidi antincendio dovranno essere obbligatoriamente in possesso di specifica abilitazione. Per le aziende ciò significa che le manutenzioni d’ora in avanti dovranno essere effettuate da tecnici abilitati per il presidio su cui si deve intervenire.
E’ opportuno precisare che in precedenza, il decreto del Ministro dell’Interno 15/09/2022 aveva apportato modifiche al succitato decreto, che riguardano anche l’allegato II, con l’introduzione dei prospetti 3.8.1 e 3.8.2. che riportano i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione tecnico-pratici per i tecnici manutentori qualificati, rispettivamente, dei sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENFC) e di quelli forzati (SEFFC) e di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF). Era stato inoltre introdotto un nuovo prospetto, il 3.14, che descrive i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato dei “Sistemi di estinzione a polvere”. Infine sono state introdotte alcune modifiche redazionali ed altre sostanziali relativi ai paragrafi ed ai prospetti ivi contenuti resesi necessarie per meglio comprendere e applicare i criteri per la qualifica tecnico-professionale dei tecnici delle aziende esterne addetti i controlli e le manutenzioni sui presidi antincendio. In sostanza, il D.M. 01/09/2021 norma le verifiche da eseguire sui vari presidi antincendio e individua le qualifiche ed i criteri che devono possedere i tecnici manutentori che li effettuano. Stabilisce altresì che tutti gli interventi di manutenzione effettuati sulle attrezzature antincendio devono essere registrati ed attuati anche secondo quanto stabilito dal modello di organizzazione e gestione aziendale della sicurezza; a tale scopo deve essere predisposto un “Registro dei controlli”, da mantenere costantemente aggiornato, sul quale devono essere annotati tutti gli interventi periodici di manutenzione. Nel provvedimento in questione viene regolamentata anche la sorveglianza, cioè tutti i necessari “controlli periodici visivi” che gli addetti antincendio interni dell’azienda (art. 31 del D.Lgs. 81/08) devono effettuare sui presidi antincendio e di emergenza – purchè adeguatamente formati (art. 32 dello stesso decreto), devono periodicamente effettuare sui presidi di emergenza, negli intervalli di tempo tra un intervento e l’altro, dei tecnici manutentori esterni. A tale scopo, devono essere predisposte idonee liste di controllo utili per verificare che i presidi siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.
I tecnici manutentori antincendio devono aver seguito un percorso formativo adeguato su ciascun presidio su cui andranno ad eseguire la verifica o, se hanno più di 3 anni di esperienza, dimostrare di avere superato una valutazione fatta presso i Vigili del Fuoco.
- Il Decreto Ministero Interno 2 settembre 2021 sulla Gestione Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro è entrato in vigore il 4 ottobre 2022 e supera quanto era stato stabilito dal precedente decreto 10/03/1998 in materia. Si acclude la Circolare 15472/2021 del Vigili del Fuoco che tratta e chiarisce i principali aspetti contenuti nel decreto.
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Si segnala che INAIL ha pubblicato due interessanti opuscoli scaricabili gratuitamente rispettivamente su “La prevenzione incendi nelle attività d’ufficio“ e “La prevenzione incendi nelle autorimesse“ (rif. Codice di Prevenzione Incendi – Ministero Interno DM 3/08/2015 e s.m.i.).
Best practices in materia anticrimine



